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Come
si è detto, con un decreto legislativo del 1991 anche
l'Italia ha recepito i contenuti della IV Direttiva CEE
in materia di bilancio d'impresa, i quali sono pertanto
divenuti obbligatori per le società di capitali e
per le cooperative, che sono peraltro le uniche forme giuridiche
d'impresa per le quali il codice civile prescrive l'obbligo
di redazione del bilancio.
Per tali tipi di società vigono pertanto degli schemi
relativamente "rigidi" a cui attenersi nella redazione
del bilancio.
Le norme precedenti prevedevano solo uno schema "minimale"di
voci, sia per lo S/P che per il C/E, che poteva essere ampliato
secondo le esigenze aziendali.
I nuovi schemi comportano talune innovazioni per quanto
riguarda lo S/P, che però non ne mutano la sostanza,
ma intervengono soprattutto sulla forma.
Invece,
per quanto riguarda il C/E, dal nuovo schema si rilevano
importanti cambiamenti rispetto a quello tradizionale.
Nel nuovo C/E, infatti, non si confrontano più ricavi
e costi, bensì due nuovi aggregati:
A.
Valore della produzione
B. Costi della produzione
Il
"valore della produzione"(
A ) è la somma algebrica di più voci, le principali
delle quali sono:
Ricavi di vendita
+/- variazione delle scorte di prodotti finiti, semilavorati
e merci.
N.B.:
per "variazione delle scorte" si intende la differenza
tra valore delle scorte a fine esercizio e valore delle
stesse a inizio esercizio.
La somma algebrica di cui sopra consente di transitare dal
concetto di ricavi, tipico del C/E precedente, a quello
nuovo di "produzione".
Infatti, se la variazione delle scorte si presenta con segno
positivo, ciò significa che le scorte finali sono
maggiori di quelle a inizio esercizio, prova del fatto che
si è prodotto più di quanto si sia venduto.
In tal caso, il valore della produzione non potrà
che essere superiore al valore del venduto, ossia ai ricavi.
Viceversa, nel caso contrario, ossia qualora la variazione
delle scorte si presenti con segno negativo, il valore della
produzione sarà inferiore al valore del venduto.
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Appare
evidente come, tra il nuovo schema a "valore della
produzione" e lo schema tradizionale che prendeva
in considerazione i ricavi, la differenza appare di rilievo
solo nel caso che si tratti di imprese che operano con
il "magazzino".
Per
un'impresa di servizi, invece, tra valore della produzione
e ricavi non vi può essere alcuna differenza, considerata
l'impossibilità di immagazzinare il prodotto finito.
I
"costi della produzione"(
B ) sono la somma dei costi di acquisto, di produzione,
di commercializzazione e di amministrazione.
La
differenza ( A ) ( B ), cioè tra il valore
della produzione ed i costi della stessa, viene poi messa
in relazione algebrica con i proventi e gli oneri non
compresi nei precedenti aggregati ( A ) e ( B ), quali
ad esempio i proventi e gli oneri finanziari e straordinari
e le imposte (per citare i principali) per arrivare così
a determinare il risultato di esercizio.
Infine, mentre nel precedente C/E, come si è già
visto, i costi occupavano la sezione "dare"e
i ricavi la sezione "avere", nel nuovo schema
di C/E, detto "verticale"o "a scalare",
vi è un'unica sezione che accoglie il valore della
produzione ( A ) nella parte alta e i costi della produzione
( B ) nella parte centrale, seguiti nella parte inferiore
dalle altre voci dei proventi ed oneri finanziari, straordinari,
fiscali ecc., per concludersi con il risultato economico
finale (utile o perdita).
In
proposito, si veda l'allegato che segue, dal titolo "I
nuovi articoli del Codice Civile", contenente per
l'appunto gli articoli introdotti nella normativa civilistica
a seguito del recepimento della IV Direttiva CEE.
In particolare, si segnalano i seguenti articoli:
- art. 2424: "contenuto dello stato patrimoniale"(schema
e voci)
- art, 2425: "contenuto del conto economico"
(schema e voci).
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